Sviluppo di medicamenti con stupefacenti vietati
Secondo l'art. 8 cpv. 5 della legge sugli stupefacenti, l'UFSP può rilasciare autorizzazioni eccezionali per l’impiego (coltivazione, importazione, fabbricazione, messa in commercio) di stupefacenti vietati se sono utilizzati allo scopo di sviluppare medicamenti.
Dipendenza
L'autore
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
La salute ci sta a cuore. L’UFSP, integrato nel Dipartimento federale dell’interno, è l’autorità competente in materia di sanità: definisce la politica sanitaria della Svizzera e si adopera per garantire un sistema sanitario efficiente e finanziariamente sostenibile nel lungo periodo.
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